Art. 10.
(Princìpi generali).

      1. La certificazione delle produzioni dei vini a DO è attuata attraverso un sistema di controllo e di tracciabilità di tutte le fasi del processo produttivo a garanzia della qualità delle produzioni vinicole ed a tutela del consumatore.
      2. La certificazione delle produzioni dei vini a DO è effettuata nel rispetto del piano dei controlli approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Comitato di cui all'articolo 16.
      3. La certificazione di cui al comma 1 è effettuata per ciascuna DO dai soggetti individuati dalla regione o dalla provincia autonoma avente i requisiti minimi previsti dal piano di cui all'articolo 12, comma 1, previa consultazione con le organizzazioni della filiera vitivinicola a livello regionale o della provincia autonoma.
      4. Con cadenza biennale, sulla base delle azioni di monitoraggio e di verifica effettuate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di intesa con le regioni e con le province autonome, si provvede all'eventuale adeguamento del

 

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piano dei controlli, secondo la procedura di cui al comma 1.
      5. Le produzioni vitivinicole possono essere rivendicate con la IGT a condizione che le superfici siano iscritte agli elenchi delle vigne di cui all'articolo 11, comma 2, e il vino sia oggetto della denuncia delle uve di cui all'articolo 13.